E’ stata pubblicata il 20.08.2014 la Legge n. 116/2014 a convertire il D.L. n. 91/2014 – il cosiddetto Decreto Competitività-, il quale va ad introdurre alcune modifiche ed integrazioni al Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/06.
Tra le novità più interessanti in materia di rifiuti viene introdotta, nell’allegato D alla parte IV del Testo Unico Ambientale, una premessa in
merito alla procedura di classificazione degli stessi. Tale disposizione riafferma innanzitutto che la classificazione è onere del produttore, il quale deve assegnare il codice CER opportuno. Entrando nel merito della determinazione della pericolosità dei rifiuti, i successivi commi affermano che, in caso di CER “assoluti”, quindi che non contemplano codici speculari, non è necessario avere la conferma analitica per definire la pericolosità del rifiuto o meno. Quindi:
-se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione, fermo restando la possibilità di individuare le classi di pericolosità per procedere alla sua corretta gestione;
-se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
Tale orientamento risulta conforme a quanto già esplicitato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1563/2014.
Diverso invece è l’approccio da tenere nei casi di CER speculari; in questi casi vanno infatti effettuate delle indagini specifiche per determinarne la pericolosità. Nello specifico le indagini devono riguardare l’individuazione dei composti presenti, la determinazione dei pericoli connessi e la rilevazione delle concentrazioni di tali sostanze rapportate ai valori soglia di cui alla direttiva 98/2008.
Viene inoltre affermato che, qualora non possano essere determinare le sostanze presenti e le relative caratteristiche di pericolo, il rifiuto deve essere classificato come pericoloso. In ogni caso, la classificazione deve avvenire prima che il rifiuto venga allontanato dalla luogo di produzione.
Si precisa in ultimo che le disposizione introdotte diventano applicative decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (21.08.2014).