In Gazzetta il Decreto 14 giugno 2017 del Ministero della Salute, di recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Tale direttiva era stata recepita dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", pertanto il DM 14/6/2017 modifica gli allegati del Decreto del 2001 per adeguare la disciplina nazionale vigente a quella europea.
I programmi di controllo per le acque (modifiche all'allegato II del D.Lgs. n.31/2001)
L'Allegato I sostituisce in toto l'allegato II del D.Lgs. n.31/2001: si tratta della Parte A sugli "Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano".
In precedenza l'Allegato indicava diversi parametri da analizzare: la modifica operata dal DM 14 giugno 2017 spiega che i programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite.
Inoltre, occorre mettere a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare il rispetto di obblighi e parametri del decreto. Infine, occorre individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.
Si individuano poi i parametri e le frequenze di cui alla parte B (Parametri e frequenze) dello stesso allegato, da far rispettare ovvero il prelievo e analisi di campioni discreti delle acque; oppure le misurazioni acquisite attraverso un processo di controllo continuo.
Sui programmi di monitoraggio si specifica che essi prevedano l'effettuazione di controlli in tutta la filiera con verifica delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature, ispezioni dell'area di captazione, delle infrastrutture relative alla captazione, al trattamento, allo stoccaggio ed alla distribuzione.
I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del rischio stabilita nella parte C (Valutazione del rischio) dell'allegato II, sulla base della valutazione eseguita dal gestore del servizio idrico, e vanno riesaminati ogni 5 anni.
Specifiche per l'analisi dei parametri (modifiche all'allegato III del D.Lgs. n.31/2001)
Quanto all'Allegato II del DM 14 giugno 2017, anch'esso sostituisce in toto un allegato (l'Allegato III) del D.Lgs. n.31/2001 in materia di specifiche per l'analisi dei parametri: si richiede espressamente che laboratori o terzi appaltatori applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute e vanno accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 per singole prove o gruppi di prove (accreditamento entro il 31 dicembre 2019).
I metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto del nuovo decreto, vanno convalidati e documentati conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025, devono rispettare i criteri di efficienza di cui alla parte B dell'Allegato.
Segue nel DM 14/6/2017 l'aggiornamento della tabella sui "Metodi per i parametri microbiologici" e nella Parte B i nuovi "Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione". Nella Tabella 1 della parte B si indicano le caratteristiche di prestazione le quali esigono che il metodo di analisi utilizzato debba essere quantomeno essere in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione (definito nell'art. 74, comma 2, lettera uu-ter del Codice Ambiente) del 30%, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Fino al 31 dicembre 2019 è comunque consentito l'uso di «esattezza», «precisione» e «limite di rilevazione», quali specificati nella tabella 2 sempre della parte B, in quanto insieme alternativo di caratteristiche di prestazione rispetto al «limite di quantificazione» e all'«incertezza di misura» specificati, rispettivamente, nel primo paragrafo e nella tabella 1.