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Con Direttiva UE 2017/2398 del Parlamento e del Consiglio UE viene apportata modifica alla direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La Direttiva 2017/2398 entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (in GU L 345 del 27.12.2017) e gli Stati membri avranno tempo per adeguarsi entro il 17 gennaio 2020.
La Direttiva 2017/2398 apporta modifiche e sostituzioni di articoli ed allegati. Vediamo quali aspetti della normativa vengono toccati e quali sostanze sono interessate dall'aggiornamento in questione.

Concentrazione in aria
Spicca poi la modifica dell'Allegato III della direttiva 2004/37/CE per aggiornare a lungo termine le metodologie per la misurazione della concentrazione di agenti cancerogeni e mutageni nell'aria in relazione ai valori limite fissati dalla direttiva. La Commissione ha presentato una proposta intesa a stabilire valori limite e osservazioni relative alla pelle per sette agenti cancerogeni aggiuntivi. Già comunque nella comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», del 10 gennaio 2017 aveva previsto ulteriori modifiche della direttiva 2004/37/CE in termini di revisioni dei valori limite, nonché in proposte relative a valori limite supplementari.

Aggiornamento delle vie di assorbimento
Inoltre, nei considerando emerge anche la raccomandazione di considerare vie di assorbimento per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, compreso l'assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile, rivedendo fra l'altro i valori limite per il cloruro di vinile monomero le polveri di legno duro. Quest'ultime, andrebbero poi distinte dalle polveri di legno tenero, come raccomandato dallo SCOEL e dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Infatti, l'esosizione mista a più specie di legno è piuttosto comune, il che complica la valutazione in termini di esposizione delle varie specie di legno

Cromo VI
Tornano poi i riferimenti al Cromo VI: alcuni composti rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene(categoria 1 A o 1B) ed è opportuno individuarne un valore limite di esposizione. Per quanto riguarda il cromo VI, un valore limite di 0,005 mg/m3 può non essere adeguato e, in alcuni settori, può essere difficile da rispettare nel breve termine. Pertanto è necessario introdurre un periodo di transizione durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,010 mg/m3. Per le attività di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi, si dovrebbe applicare un valore limite di 0,025 mg/m3 durante detto periodo di transizione e, successivamente, il valore limite generalmente applicabile di 0,005 mg/m3.

Sostanze oggetto di aggiornamento del valore limite di esposizione
Nella Direttiva si stabilisce un valore limite per le fibre ceramiche refrattarie che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B), e per la polvere di silice cristallina respirabile (quella generata da un procedimento di lavorazione non è soggetta a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008); valore che dovrebbe essere oggetto di riesame, specialmente in considerazione del numero di lavoratori esposti.
Si assegna poi un valore limite per l'ossido di etilene corredato anche di una nota che indichi quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all'esposizione totale. Così ugualmente per l'1,2-epossipropano (classificato come sostanza cancerogena -categoria 1B) per il quale è possibile individuare un livello di esposizione al di sotto del quale l'esposizione a tale sostanza cancerogena non dovrebbe produrre effetti nocivi. 
Si riferisce poi un valore limite alla acrilammide (sostanza cancerogena -categoria 1B) ritenuta un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE, per la quale lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle, che giustifica il corredo di una nota quando la via di assorbimento cutanea contribuisce in modo significativo all'esposizione totale.
Si stabilisce un valore limite per il 2-nitropropano e l'o-toluidina sostanze cancerogene (categoria 1B) e per 1,3-butadiene (sostanza cancerogena (categoria 1 A), l'idrazina sostanza cancerogena (categoria 1B) assorbibile anche tramite la pelle. Sempre per la categoria 1B viene assegnato valore limite al bromoetilene.
Nella Direttiva si ricorda comunque che i valori limite fissati saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e i livelli derivati senza effetto determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento, al fine di proteggere i lavoratori in modo efficace.

Riferimenti normativi:
DIRETTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

da:insic.it