Il recente DPR n. 120/2017, adottato sulla base dell’art 8 del DL 133/2014, detta la nuova disciplina semplificata in materia di gestione delle terre e rocce da scavo ed ha come principale obiettivo l’armonizzazione della normativa di settore.
Il sopracitato decreto, che entrerà in vigore il 22 agosto 2017, andrà ad incidere sulla complessa ed articolata disciplina che si è stratificata con il tempo, spesso problematica e poco chiara.
La nuova regolamentazione, disponendo l’abrogazione di diverse disposizioni di settore ed apportando alcune modifiche rese necessarie dalla situazione attuale, ambisce a garantire coerenza giuridica, logica e sistematica e contemporaneamente ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.
L’atteso DPR 120/2017 in particolare:
– riunisce sotto un unico testo le regole sull’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto, qualificati tali ai sensi dell’art 184-bis del D. Lgs 152/2006 ed applicabili a tutti i tipi di cantieri (piccole dimensioni, grandi dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non assoggettabili a VIA e AIA), sulla base di alcuni criteri enunciati in modo puntuale dall’art 4 del DPR 120/2017. Meritevole di particolare attenzione è l’introduzione di una procedura più spedita, volta ad attestare che le terre e rocce da scavo, generate nei cantieri di grandi dimensioni, soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali al fine della qualificazione come sottoprodotto.
– prevede la possibilità di utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti, introducendo anche una specifica procedura per l’utilizzo in sito del materiale di scavo non considerato rifiuto e prodotto nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a Valutazione di impatto ambientale.
– enuncia in modo puntuale le condizioni di utilizzo delle terre e rocce prodotte all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica
– per le terre qualificate come rifiuti, introduce un regime ad hoc per il deposito temporaneo che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto, prevedendo pertanto quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle ordinariamente previste dalla disciplina generale del D. Lgs. 152/2006.
– prevede all’art. 5 la disciplina del deposito intermedio , che può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal medesimo articolo. In particolare, in aggiunta ai requisiti analoghi a quelli già previsti dal D.M. 161/2012, è stabilito che, il sito in cui può avvenire il deposito intermedio, deve rientrare nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione, onde evitare che il deposito intermedio possa essere impropriamente veicolo per un trasferimento di agenti contaminanti. Il deposito intermedio, inoltre, non può avere durata superiore alla durata del Piano di utilizzo e, decorso tale periodo, viene meno la qualifica come sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità del piano di utilizzo, con conseguente obbligo di piena applicazione delle disposizioni sui rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006.
Tra i più importanti elementi di semplificazione che questo DPR apporta, vi è anche l’eliminazione delle autorizzazioni preventive, attuata attraverso: la previsione di un modello di controllo ex post, con l’autocertificazione ed il rafforzamento del sistema dei controlli, l’introduzione di una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfino i requisiti nazionali ed europei per essere qualificate come sottoprodotti ed infine l’applicazione della disciplina ad Hoc per le aree oggetto di bonifica, ove si prevede che siano individuate procedure uniche per gli scavi.