Il Blog di Green Analytics

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La gestione dei rifiuti è di grande attualità nel Paese Italia per le molteplici implicazioni che interessano, tra le altre cose, la tutela dell’ambiente e la salute in un contesto sociale ed urbanistico in continuo mutamento che induce il Legislatore a continui aggiornamenti normativi.

Di recente è intervenuto il Regolamento Europeo 977/2017, pubblicato l’8 Giugno 2017 e vigente a decorrere dal 05 Luglio 2018, che stabilisce i nuovi criteri di assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 ai rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o a medio/lungo termine per l’ambiente.

Il Chimico è in prima fila interessato e coinvolto dal citato aggiornamento in qualità di professionista che possiede la giusta conoscenza per la corretta conduzione di un percorso analitico finalizzato alla classificazione dei:

- I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1 %.

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1%.

Sintetizzando in poche righe il Regolamento stabilisce, univocamente con chiarezza, i criteri di classificazione già impiegati per classificare le sostanze ex Regolamento 1272/2008 attraverso le indicazioni di pericolo H400, H411, H412, H413 e H420. Finalmente svanisce l’incertezza in cui navigava il certificatore costretto a riferirsi a circolari, pareri, disposizioni di Istituzioni pubbliche italiane che richiamavano la classificazione prevista per il trasporto delle merci pericolose (ADR).

Come per le altre classi di pericolo HP, l’esperienza del professionista chimico sarà utile ed insostituibile nella scelta delle sostanze “pertinenti” (Decisione 2014/955/UE), nella scelta delle migliori metodologie di analisi, nel processamento dei dati e, non per ultimo, nell’emissione di un giudizio che conclude il rapporto di analisi meglio conosciuto come certificazione analitica del rifiuto.

Inoltre sulla spinta di un dibattito che ha visto coinvolti posizioni difformi sulla classificazione dei rifiuti , il legislatore Nazionale è intervenuto con l’emanazione di un correttivo che ha fatto chiarezza in materia agevolando la corretta interpretazione dei CER.

Infatti Il 20 Giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 91 ;

l’art. 9 del citato Decreto - Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti – recita:

“I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».”

In poche righe il legislatore fa chiarezza su un punto che era divenuto controverso all'atto dell'emanazione dell'art. 13, comma 5, del Decreto legge 91/2014 convertito dalla Legge 116/2014, con il quale si inserivano una serie di criteri per i CER pericolosi assoluti, CER non pericoli assoluti e CER speculari delle cui dizioni non c'è traccia nelle norme europee, purtroppo spesso contemplate nei documenti tecnici interpretativi in circolazione. Infatti il Decreto, citando prima la Decisione 2014/955/UE ed il regolamento (UE) n. 1357/2014 poi, chiede agli operatori del settore, e quindi anche ai professionisti chimici, di ricercare, essenzialmente, solo le sostanze “pertinenti” che portano per loro caratteristiche chimiche, fisiche, tossicologiche etc a classificare il rifiuto come pericoloso (Decisione 2014/955/UE, nel capitolo Valutazione e classificazione, punto 2 “L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo [...]”).

Per completezza è doveroso ricordare che gli attuali mezzi analitici utilizzati dai chimici analisti consentono di determinare sostanze pertinenti di origine organica in maniera specifica e con buona probabilità statistica, invece per le sostanze di natura inorganica la tecnologia disponibile quasi sempre consente determinazione aspecifica. I risultati ottenuti però possono essere processati per ottenere informazioni strutturali sulla molecola grazie alle conoscenze scientifiche ottenute dal percorso universitario della Laurea in Chimica.

Con questo nuovo approccio metodologico e di pensiero la classificazione del rifiuto non si baserà più su ipotesi di presenza di una sostanza pericolosa invece di un’altra con il rischio di andare incontro a diverse interpretazioni basate sul principio “se non conosco cosa c’è ipotizzo che nel rifiuto c’è la sostanza più pericolosa fra quelle conosciute!”. Il principio astrattamente è corretto, ma il Chimico, professionista esperto nella materia, ed in possesso delle basi e della necessaria professionalità e conoscenze, indagherà analiticamente la matrice per risalire alla molecola che meglio caratterizza il rifiuto.

Nel caso della classificazione dei rifiuti, visto che ipotizzare la presenza di una sostanza piuttosto di un’altra potrebbe portare ad interpretazioni, basate sui risultati, profondamente diversi in merito alla pericolosità del rifiuto stesso, c’è chi suggerisce di riferirsi sempre alla sostanza più pericolosa possibile collegata a quel dato elemento. L’applicazione di questo pensiero viene associato a ciò che chiamiamo principio di precauzione ossia: se non conosco cosa c’è, ipotizzo di avere davanti la cosa più pericolosa possibile. Il principio è corretto, almeno o in linea teorica, ma un Chimico, che ha un adeguato bagaglio di conoscenza, indagherà analiticamente la matrice per attribuire i dati alla molecola più ragionevole.

Vale la pena ricordare che accanto a tecniche analitiche che permettono di determinare le sostanze (quasi sempre pre organiche) presenti in un campione in maniera specifica, ovvero identificando in maniera precisa la sostanza presente, ce ne sono altre (quasi sempre per le sostanze inorganiche) che vengono determinate in maniera aspecifica. Ad esempio, utilizzando un gascromatografo (uno strumento che separa i composti organici volatili presenti nel campione) accoppiato a uno spettrometro di massa (che permette di identificare composti separati, o loro spezzoni), possiamo ottenere un risultato in pochi minuti, risultato che negli anni ‘20, i chimici, avrebbero ottenuto attraverso lunghe, e spesso imprecise, metodiche manuali (per esempio attraverso la sistematica di Staudinger). Questo è permesso dalla presenza di banche dati contenenti le impronte di centinaia di migliaia di composti con le quali confrontare le sostanze determinate nel campione ignoto. Tale risultato, tuttavia, non fornisce “tout-court” le specie presenti nel campione, ma solo quelle statisticamente più probabili. Se invece impieghiamo uno spettrometro, con sorgente di eccitazione al plasma, accoppiato ad un rivelatore di massa abbiamo una tecnica molto sensibile ma tali strumentazioni non permettono di ottenere dati diretti sulla forma in cui gli elementi sono combinati nella “materia”, la cd. “speciazione”, permettendo, solamente, di determinare gli elementi chimici presenti nel campione. Pertanto il limite di questa tecnica è che se si immette un campione contenente del Cromato di Piombo nello strumento, questo darà come risultato la quantità di Cromo e la quantità di Piombo presente, senza dirci niente del fatto che in origine le due specie facevano parte della stessa molecola. Il Chimico però può confrontare le quantità di Cromo e di Piombo rilevate e, mediante altre tecniche strumentali, valutare/ipotizzare il loro stato di ossidazione e, verificato che i rapporti di massa siano corretti, può certificare con buona possibilità statistica che gli elementi rilevati sono riconducibili alla molecola di Cromato di Piombo. Non ne ha però la certezza, perché quella quantità dei due elementi potrebbe essere associata alla presenza di un ossido, di un cloruro e chissà cos’altro. Quando le specie rilevate poi sono più di due, e comunemente possono essere 20 o più, le permutazioni possibili diventano un numero potenzialmente elevatissimo. Non c’è modo di sapere come i diversi elementi possano essere combinati nella matrice di origine e quindi a questo punto il Chimico fa delle supposizioni, basate sulla sua conoscenza delle “leggi” che descrivono lo stato della materia. Nel caso della classificazione dei rifiuti, visto che ipotizzare la presenza di una sostanza piuttosto di un’altra potrebbe portare ad interpretazioni, basate sui risultati, profondamente diversi in merito alla pericolosità del rifiuto stesso, c’è chi suggerisce di riferirsi sempre alla sostanza più pericolosa possibile collegata a quel dato elemento. L’applicazione di questo pensiero viene associato a ciò che chiamiamo principio di precauzione ossia: se non conosco cosa c’è, ipotizzo di avere davanti la cosa più pericolosa possibile. Il principio è corretto, almeno o in linea teorica, ma un Chimico, che ha un adeguato bagaglio di conoscenza, indagherà analiticamente la matrice per attribuire i dati alla molecola più ragionevole.


Per meglio comprendere potremo fare qualche esempio banale:


1) se in letteratura scientifica la sostanza più pericolosa associata ad un certo elemento è un’anidride e ci troviamo in un campione contenente acqua, l’anidride NON può, ragionevolmente, essere presente;
2) in un campione che contiene Arsenico, per precauzione, potrei pensare alla presenza di Trinichel bis(arsenato) (la sostanza più pericolosa che contiene Arsenico); ma se l’analisi ha rilevato che la quantità di Nichel presente è insufficiente ad ipotizzare la presenza di detta molecola, o ancora che detta sostanza non è né impiegata nel ciclo di produzione del rifiuto, né ragionevole che si formi, dovrò attribuire l'Arsenico a un composto “possibile” e, appunto, pertinente con la natura della matrice analizzata.

Con il Regolamento Europeo 977/2017 si stabilisce finalmente la modalità per assegnare la caratteristica di pericolo HP14, rifiuto ecotossico. Fino ad ora ci si riferiva a circolari, pareri, disposizioni (solo italiane) che richiamavano la classificazione prevista per il trasporto delle merci pericolose (ADR). Con il nuovo Regolamento si stabiliscono con chiarezza i criteri per questa classificazione associandoli alle indicazioni di pericolo H400, H411, H412, H413 e H420 con cui sono classificate le sostanza. Come per le altre classi di pericolo da HP3 a HP8 e da HP10 ad HP13 adesso il problema sarà quello di individuare le sostanze pertinenti a cui sono associate quelle indicazioni di pericolo e la scelta di usare il parere esperto di un Chimico con la scelta dei parametri da analizzare.

Da: chimici.it