Segnaliamo l'iniziativa del laboratorio B&B Labs di Gradara (PU): in data 23 dicembre dalle ore 15 alle 17 un incontro GRATUITO con presentazione dei tratti fondamentali delle nuove leggi in materia di etichettatura degli alimenti e sull'utilizzo dell'olio alimentare. Di seguito un estratto della normativa.
OLIO
Entra in vigore l'obbligo del tappo anti-rabbocco per tutti i contenitori di olio serviti nei pubblici esercizi. Si tratta di una misura di trasparenza per evitare che le vecchie oliere vengano riempite o allungate con prodotti non riportati in etichetta. Secondo il provvedimento, gli oli di oliva proposti nei pubblici esercizi devono essere confezionati in bottiglie “non rabboccabili” (il cui rabbocco può avvenire solo rompendo la bottiglia). Quindi occorre comprare apposite confezioni ben etichettate usa e getta.
Si possono invece rabboccare i contenitori utilizzati in cucina e nella preparazione dei pasti, però devono essere presentati in bottiglie etichettate in modo tale da riportare le indicazioni dell’olio di provenienza (che deve essere disponibile in sede nella confezione originale).
Dal supplemento n.83 della Gazzetta Ufficiale n°261, pagina 38:
"2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta . 3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. “
ETICHETTATURA
Entra in vigore in dicembre la prima parte del Reg. CE 1169/11 riguardante l’etichettatura degli alimenti. A parte le informazioni relative all’etichettatura nutrizionale che saranno obbligatorie solo a partire da dicembre 2016 (per ora si possono svolgere su base volontaria), occorre che tutti gli alimenti siano idoneamente etichettati.
AZIENDA CHE CONFEZIONA - VENDITA ALL'INGROSSO
Un’azienda che confeziona un prodotto da rivendere all’ingrosso deve applicare tutte le informazioni in etichetta, come elencato negli articoli 9 e 10 a pagina 11 della legge "Elenco delle indicazioni obbligatorie” (a parte, come già detto, la lettera “l” riguardante la tabella nutrizionale). Attenzione, la legge prevede anche COME vanno presentati i dati: grandezza, tipologia, stile dei caratteri ecc.
Poi ogni singola azienda può ricadere in particolari eccezioni che permettono l’omissione o meno di uno i più punti elencati nell’articolo 9, basta consultare la legge che è scritta in modo abbastanza leggibile.
AZIENDA CHE RIVENDE AL CLIENTE FINALE - VENDITA AL MINUTO
Come riportato nell’articolo 44 "Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati”, tutti gli esercizi che rivendono al cliente finale (bar, ristoranti, gastronomie, ecc.) alimenti non preimballati, o confezionati su richiesta del cliente al momento della vendita, dovranno obbligatoriamente esporre o riportare la lista degli allergeni correlati all’alimento in questione. In tal caso non è necessario riportare tutte le altre informazioni richieste negli articoli 9 e 10.
Quindi va riportato all’interno dell’azienda, in un posto visibile dal cliente, la lista di allergeni che si possono trovare negli alimenti.
Anche se non è specificato in questa legge, ricordiamo però che la distinta base (ricetta) per le varie preparazioni va comunque tenuta a disposizione (esposta) della clientela.
La lista degli allergeni la trovate nella legge a pagina 26: allegato II "SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE”.
Controllate la lista e riportate in posizione leggibile, tutti gli allergeni della lista che utilizzate e che mettete nei vostri prodotti.